Acque interne

Nel diritto internazionale, le acque interne sono i fiumi, i laghi e la porzione di mare interna alla linea di base, ovvero alla linea di bassa marea della costa. Al pari delle altre zone del mare, le regole e la disciplina delle acque interne sono dettate dalla Convenzione di Montego Bay del 1982, tuttora in vigore.
Nelle acque interne la sovranità dello Stato è pari a quella che esso esercita sulla terraferma. Non vale quindi il diritto di passaggio inoffensivo (che deve essere concesso nel mare territoriale): le navi straniere che desiderano transitare nelle acque interne devono chiedere l'autorizzazione allo Stato costiero, fatta eccezione per le ipotesi di forza maggiore o grave pericolo.
L'articolo 8/2 della convenzione della Convenzione Onu di Montego Bay (1982) relativo alle acque interne statuisce che "Quando una linea di base diritta determinata conformemente al metodo descritto all'articolo 7 ha l'effetto di assoggettare al regime di acque interne aree che in precedenza non erano considerate tali, il diritto di passaggio inoffensivo previsto dalla presente Convenzione si estende a quelle acque".
Le navi straniere autorizzate ad entrare nelle acque interne sono sottoposte alle leggi dello Stato costiero, con un'unica eccezione: la giurisdizione penale per i reati commessi su navi straniere attraccate in un porto è attribuita (solitamente) allo Stato di bandiera, salvo che il comandante della nave non richieda l'intervento delle autorità locali, che vi sia pericolo per la pace e la sicurezza dello Stato costiero o che siano violate norme doganali (art. 8 Convenzione di Montego Bay). I reati commessi nel porto e i reati ivi commessi dall'equipaggio di una nave straniera ricadono sempre nella giurisdizione dello Stato costiero.
In Italia le acque interne sono regolamentate dal Codice della navigazione italiano approvato con Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942; in particolare, l'articolo 24 del Codice relativo alla navigazione promiscua stabilisce che: Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.[1]
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Beurier (J.-P.) (coll.), Droits maritimes, Edizioni Dalloz (Parigi), 2ª ed. 2008, 1216 pagine, ISBN 978-2-247-07775-5
- Angelelli (P.) & Moretti (Y.), Cours de droit maritime, Edizioni InfoMer (Rennes), 2008, 350 pagine, ISBN 978-2-913596-37-5
- Antonio Cassese, Diritto internazionale, il Mulino, 2006, ISBN 978-88-15-11333-7
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Codice della navigazione - art. 24 (REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327), in Gazzetta Ufficiale. URL consultato l'8 aprile 2026.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 12244 · BNE (ES) XX524829 (data) · BNF (FR) cb11967913m (data) |
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